Le infiltrazioni sono imputabili al proprietario della terrazza: è lui a rispondere dei danni

La responsabilità derivante da danni da infiltrazioni negli appartamenti sottostanti è ripartita tra i condomini che ne hanno uso esclusivo e di tutti gli altri, nella misura rispettiva di un terzo e due terzi, a norma dell’art. 1126 c.c.. La situazione differisce nei casi in cui il danno sia imputabile esclusivamente al titolare del diritto di uso della terrazza sovrastante l’appartamento infiltrato.
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Le infiltrazioni sono imputabili al proprietario della terrazza: è lui a rispondere dei danni
Fonte: Diritto e Giustizia

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