Un problema di innovazioni: quando sono possibili

Ciascun condòmino ha il diritto di apportare a proprie spese modificazioni o innovazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune ma, pur sempre, nei limiti del combinato disposto degli artt. 1102 e 1120 c.c. o eventuali limitazioni previste dai regolamenti condominiali di natura contrattuale. 
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Un problema di innovazioni: quando sono possibili
Fonte: Diritto e Giustizia

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