Può impugnare la delibera assembleare solo il condomino assente, dissenziente o astenuto
L’art. 1137 c.c., comma 2, consente l’impugnazione della delibera assembleare soltanto al condomino assente, dissenziente o astenuto. Per di più, qualora vi sia dissenso espresso, esso deve poi essere provato dall’impugnante. Leggi l’articolo completo...

