Che sia lastrico solare o terrazza è sempre parte comune, salvo che
Tra i beni comuni rientranti nella previsione di cui all’art. 1117 c.c. vi sono anche i tetti ed i lastrici solari, considerati «parti essenziali per l’esistenza del fabbricato», poiché hanno la funzione di coprire e proteggere i piani o, comunque, le porzioni sottostanti dagli agenti atmosferici. Per l’identità di funzione, devono considerarsi tali anche le terrazze, pur se non menzionate.
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Che sia lastrico solare o terrazza è sempre parte comune, salvo che
Fonte: Diritto e Giustizia