Condominio: la legittimazione sostitutiva può avvenire solo a tutela di un interesse collettivo
Il principio della cd. «rappresentanza reciproca» e della «legittimazione sostitutiva» non può essere invocato qualora il condomino agisca a tutela di un interesse personale alla reintegrazione del proprio patrimonio individuale.
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Condominio: la legittimazione sostitutiva può avvenire solo a tutela di un interesse collettivo
Fonte: Diritto e Giustizia

