Confessoria servitutis: la Cassazione chiarisce gli oneri probatori

L’attore che agisce in confessoria servitutis, ai sensi dell’art. 1079 c.c., ha l’onere di provare l’esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni.
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Fonte: Diritto e Giustizia

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