Tra più interpretazioni (plausibili) sceglie il giudice
Le censure ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c. non possono risolversi in una mera critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice fondata sulla sola contrapposizione di una differente interpretazione di un contratto tra più letture possibili. Difatti, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili – e plausibili – interpretazioni. Quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili) non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra.
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Tra più interpretazioni (plausibili)
sceglie il giudice
Fonte: Diritto e Giustizia