Accessione nel possesso, nei limiti del titolo traslativo

In tema di accessione nel possesso, di cui all’art. 1146 c.c., affinché operi il trapasso dall’uno all’altro dei successivi possessori ed affinché il successore a titolo particolare possa unire al proprio, il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene. Ne consegue dunque, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l’oggetto del trasferimento non può essere costituito dalla translatio del mero potere di fatto sulla cosa.
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Accessione nel possesso, nei limiti del titolo traslativo
Fonte: Diritto e Giustizia

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