Quando il condomino può distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato?

La questione relativa al distacco dall’impianto centralizzato condominiale è disciplinata dall’art. 1118 c.c. come modificato dalla l. n. 220/12, in vigore dal 18 giugno 2013, cd. riforma del condominio. Tale normativa ammette la possibilità del singolo condomino di distaccarsi, ma a condizione che dimostri che ciò non comporti notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini.
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Fonte: Diritto e Giustizia

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