L'uso del bene comune da parte del singolo è consentito fino a che non lede i diritti degli altri condomini o la sicurezza dello stabile

La sentenza numero 4437 del 21 febbraio 2017 della II sezione della Corte di Cassazione precisa alcuni importanti principi in materia di utilizzo della cosa comune e di decoro architettonico.
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L’uso del bene comune da parte del singolo è consentito fino a che non lede i diritti degli altri condomini o la sicurezza dello stabile
Fonte: Diritto e Giustizia

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